Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di età (in precedenza vi era un vincolo temporale
fissato a 35 anni), eliminando anche l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani
soci.
Restano obbligatori i seguenti requisiti:
- - Requisito di capitale da euro 1 a euro 9.999 euro.
- - Soci ammissibili una o più persone fisiche.
- - Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.
- - Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della società e spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (“società a responsabilità limitata semplificata“), assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.
Atto costitutivo e spese di apertura:
A cura di un notaio che predisporrà un atto costitutivo “standard”,
Per le spese, non si pagano imposte di bollo, diritti di segreteria e l’onorario notarile.
Per aprirla si sosterranno le spese per imposte di registro più le tasse camerali.
Come costituire una Srl tradizionale:
La costituzione di una normale Srl – regolamentata dal Codice Civile – vede come analogia la responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
Diversamente, per aprire una Srl normale è necessario un capitale sociale minimo di 10mila euro.
Non c’è un tetto massimo: se però il capitale sociale raggiunge la cifra minima prevista per le società per azioni (120mila euro) è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.
Atto costitutivo e spese di apertura:
A cura di un notaio, la costituzione di una Srl sarà più articolata, prevedendo un atto costitutivo con molte articoli relativi all’amministrazione della società, al recesso o all’esclusione dei soci, al controllo dei conti, ai termini per l’approvazione del bilancio, alle competenze dei soci e degli amministratori.